Art. 15. 
    Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1 gennaio 1979 
 
  Le pensioni di cui alla tabella B, annessa  alla  legge  29  aprile
1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1 gennaio 1979,  e
di un ulteriore  50  per  cento  a  decorrere  dal  1  gennaio  1981,
considerando per tutti i gradi le misure  previste  per  il  caporale
maggiore e caporale, sottocapo e comune di la  classe  del  C.E.M.M.,
primo aviere e aviere scelto. 
  Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio  1979,
lo stipendio o paga che concorre a costituire  la  base  pensionabile
non puo' essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria
della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali  della  base
pensionabile, ai fini della liquidazione  delle  pensioni  o  assegni
privilegiati ordinari, relative ad  infermita'  diverse  dalla  prima
categoria, sono quelle previste  dall'articolo  67  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.