Art. 16.
Perequazione automatica dei trattamenti   pensionistici  privilegiati
                              ordinari

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1980  e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno  successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente
sono  soggette  alla perequazione automatica prevista per le pensioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
  Alla  liquidazione  dell'assegno  aggiuntivo  di  cui  al  presente
articolo,  provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali
del tesoro.