Art. 17.
Ricovero degli   invalidi   per   infermita'   mentale   in  istituti
             ospedalieri con spese a carico dello Stato

  L'onere  per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili,
ammessi  in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario
obbligatorio  per malattia mentale contratta a causa di servizio e' a
carico dello Stato.
  Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti
interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro
con  i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.
  Durante  il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui
al  primo  comma  del  presente  articolo  verra'  effettuata,  dalle
competenti   direzioni  provinciali  del  tesoro,  una  ritenuta  non
superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
  Gli  istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del
presente  articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto
ricovero  alla  direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la
partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.