Art. 18.
                Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto
dalla  legge  25  luglio  1975,  n.  361, e' soppresso ai titolari di
pensione  o  di  assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in
quanto   conglobato   nell'assegno   di   superinvalidita'   di   cui
all'articolo 2 della presente legge.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:
    assegno  complementare  di  cui  all'articolo 101 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    assegno  di  previdenza  di  cui all'articolo 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.