Art. 18. Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979 A decorrere dal 1 gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, e' soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 2 della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni: assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni; assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.