Art. 20.
                          Entrata in vigore

  La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
  successivo   a   quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
  Ufficiale.
A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi
della   legislazione   anteriore,   i  piu'  favorevoli  trattamenti,
corrispondenti  alle  pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla
presente   legge,   sono   corrisposti   d'ufficio   dalle  direzioni
provinciali  del  Tesoro,  salvo  i  casi  in cui la liquidazione dei
trattamenti  medesimi  sia subordinata a condizioni in precedenza non
richieste.  In  tali  ipotesi,  il  trattamento  piu'  favorevole  e'
conferito,  in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di
apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione
provinciale del tesoro.
  Le  piu'  favorevoli  assegnazioni  delle  invalidita'  di cui alle
tabelle  A,  E  ed  F-1  annesse  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono effettuate a domanda.
  L'applicazione  di  ogni  altro beneficio derivante da disposizioni
piu'   favorevoli   introdotte   dalla  presente  legge  deve  essere
richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato
il  trattamento  di  pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero
alla  direzione  provinciale  del  tesoro, nel caso in cui i relativi
provvedimenti  debbano  essere  adottati,  a  termine  della presente
legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.
  Se  la  domanda  di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo
giorno  del  mese  successivo a quello di presentazione della domanda
stessa.