Art. 21.
                 Salvaguardia dei diritti acquisiti

  In  tutti  i  casi  in cui le disposizioni contenute nella presente
legge   richiedano,   ai  fini  del  riconoscimento  del  diritto  ai
trattamenti   da  esse  previsti,  condizioni  non  prescritte  dalla
precedente  legislazione,  resta  comunque  salvo  il  diritto a tali
trattamenti  a  termini  della  legislazione  anteriore,  quando tale
diritto  derivi  da  fatto  avvenuto  prima  della data di entrata in
vigore della presente legge.
  Ai  soggetti  che  non  si trovino nelle condizioni richieste dalla
presente  legge  ed  a  favore  dei quali trovi applicazione il comma
precedente,  sono  liquidati  o  conservati  i corrispondenti assegni
nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.
  Ove  ricorra  l'ipotesi  di  cui al secondo comma, nei confronti di
coloro  che alla data di entrata in vigore della presente legge siano
titolari,  in  aggiunta  alla  pensione  o  all'assegno  privilegiato
ordinario,  dell'aumento  di  integrazione  di  cui  all'articolo 13,
nonche'  a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto
aumento  con  decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di
integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma
e  dal  secondo  comma  del  precedente  articolo,  viene  attribuito
d'ufficio,  nella  maggiore  misura  prevista dalla presente legge, a
decorrere dal 1 gennaio 1979.
  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi,  ai  quali,  in  applicazione  di
disposizioni   anteriormente  in  vigore,  sia  stato  attribuito  un
trattamento  pensionistico  in base a classificazioni piu' favorevoli
di  quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al
trattamento  corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Ove
si  tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente
comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.
  Quando  la  misura  del trattamento complessivo fruito in base alla
legislazione   anteriore  sia  superiore  a  quella  stabilita  dalla
presente  legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata
a  titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri
miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.