Art. 22.
Revisione dei provvedimenti  emanati  in  base  alle norme anteriori.
              Decorrenza degli effetti della revisione

  I  provvedimenti  emanati anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima
sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se
sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.
  Qualora  la  domanda  sia  presentata  entro  un anno dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha
decorrenza da tale data.
  Trascorso  questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno,
del  mese  successivo  a  quello  della  presentazione della domanda,
sempreche'  questa  sia  prodotta  entro  cinque  anni  dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero, se piu' favorevole
per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.