Art. 22. Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti. Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno, del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempreche' questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se piu' favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.