Art. 24. Oneri di bilancio e copertura finanziaria All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 27 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO