Art. 24.
              Oneri di bilancio e copertura finanziaria

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per   l'anno   1980   in  lire  27  miliardi,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1980

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - PANDOLFI -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO