Art. 3.
  Indennita' di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979

  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi  per servizio affetti da una delle
mutilazioni  o  invalidita'  contemplate  nella tabella E, annessa al
decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e'
liquidata  d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e
per  la  retribuzione  di  un  accompagnatore  anche  nel caso che il
servizio  di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un
familiare del minorato.
  L'indennita'  e'  concessa,  a  decorrere dal 1 gennaio 1979, nelle
seguenti misure mensili:

lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
lettera A-bis n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3 . . . . . . L. 288.000
lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . . . L. 188.000
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.600
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.200
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 172.800
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.400
lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000
lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 76.800
lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 57.600

  I  pensionati  affetti  da  una  delle invalidita' specificate alla
lettera  A;  A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3),
4);  C;  D;  E  n.  1)  della  succitata  tabella, possono ottenere a
richiesta l'accompagnatore militare.
  In  tale  ipotesi,  l'indennita'  di  cui  al  presente articolo e'
ridotta   di   L.   20.000  mensili.  Nessuna  riduzione  e'  operata
sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis
n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.
  Per  la  particolare  assistenza  di  cui  necessitano gli invalidi
ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n.
1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di
altri  due  accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a
domanda,  ottenere  la  liquidazione,  per  ciascuno  di  essi, di un
assegno,  a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento.
  La   misura  dell'integrazione  di  cui  al  precedente  comma,  da
liquidarsi  in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari
previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli
ascritti  alla  lettera  A  n.  1),  in  quanto  affetti  da  cecita'
bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori
o  da  sordita'  bilaterale,  e  n. 2); in L. 250.000 mensili per gli
invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da
cecita'  bilaterale,  sono  affetti da una invalidita' ascrivibile ad
una  delle  prime  cinque  categorie  dell'annessa  tabella  A; in L.
200.000  mensili  per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n.
2), comma secondo, e n. 3).
  Un   secondo  accompagnatore  militare  compete,  a  domanda,  agli
invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo
del  secondo  accompagnatore,  possono chiedere la liquidazione di un
assegno  a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.
  L'indennita',   comprese   le  eventuali  integrazioni  di  cui  ai
precedenti  commi  sesto  e  settimo, e' corrisposta anche quando gli
invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.
  Quando  gli  invalidi  di cui al presente articolo siano ammessi in
istituti  rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo
di  indennita',  comprese le integrazioni eventualmente spettanti per
il  secondo  e  per il terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro
quinti,  all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o  assistenziali
giuridicamente  riconosciuti  a  carico  dei  quali  il  ricovero  e'
avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
  Ai  fini  dell'applicazione della norma di cui al precedente comma,
gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto
ricovero  alla  direzione  provinciale del Tesoro che ha in carico la
partita di pensione dell'invalido ricoverato.