Art. 4.
                   Pensione, assegno o indennita'

  Dal  1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni
od  infermita'  riportate  o  aggravate  per causa di servizio, abbia
subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle
categorie  di  cui  alla  tabella A annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915, ha diritto a pensione
vitalizia  se  la  menomazione  non  sia suscettibile con il tempo di
miglioramento  o  ad  assegno  rinnovabile  se  la menomazione ne sia
suscettibile.
  Qualora  la  menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella
tabella  B  allegata  al  sopracitato  decreto  del  Presidente della
Repubblica, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una
misura  pari  ad  una  o  piu'  annualita'  della  pensione di ottava
categoria,  con  un  massimo di cinque annualita' secondo la gravita'
della  menomazione  fisica.  Quando  sussistano  piu' menomazioni che
diano   titolo  ciascuna  ad  indennita'  per  una  volta  tanto,  il
trattamento  spettante  all'invalido  e'  determinato  in  base  alla
riduzione   della   capacita'   lavorativa  generica  risultante  dal
complesso  delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo
di  cinque  annualita'  ove,  per il complesso delle invalidita', non
spetti pensione o assegno rinnovabile.
  Le  infermita' non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A
e  B  debbono  ascriversi  alle  categorie che comprendono infermita'
equivalenti   tenendo   conto  di  quanto  indicato  nei  criteri  di
applicazione delle tabelle A e B.
  Qualora  ad  uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un
assegno  rinnovabile  ai  sensi della tabella A ed una indennita' per
una  volta  tanto  ai  sensi  della tabella B, le due attribuzioni si
effettuano  distintamente  e  sono  cumulabili.  L'ammontare  dei due
trattamenti   non  potra'  in  alcun  caso  superare  la  misura  del
trattamento  complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le
infermita'  classificate  alla  tabella B fossero state ascritte alla
ottava categoria della tabella A.