Art. 4. Pensione, assegno o indennita' Dal 1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita' secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione o assegno rinnovabile. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.