Art. 5.
     Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979

  Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
liquidato  per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore a due anni ne'
superiore a quattro.
  Entro  i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato
o  l'invalido  e'  sottoposto  ad  accertamenti  sanitari  e, secondo
l'esito  di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se
l'invalidita'  sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste
dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978,  n.  915,  ovvero  in indennita' per una volta tanto,
qualora  l'invalidita'  risulti  invece  ascrivibile  alla  tabella B
annessa  al  decreto  stesso.  Ove  la  menomazione  non  venga  piu'
riscontrata,  ovvero  risulti  non  classificabile, non compete, alla
scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.
  L'invalido  affetto  da  lesioni  o  infermita'  per le quali abbia
fruito  di  assegno  rinnovabile  ha diritto a conseguire trattamento
vitalizio  qualora  dette  lesioni  o  infermita' siano riconosciute,
anche  in  epoca  successiva  alla scadenza, ascrivibili ad una delle
categorie previste dalla tabella A.
  Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile
deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima
o   da   quella   di  emissione  del  provvedimento  di  liquidazione
dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella
della scadenza.
  Qualora  l'assegno  rinnovabile  sia  stato conferito per lesioni o
infermita' previste dalla tabella E annessa al decreto del Presidente
della   Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  ed  alla  scadenza
dell'assegno  l'invalidita'  sia  riconosciuta  migliorata si' da dar
luogo   alla  liquidazione  di  un  trattamento  inferiore  a  quello
precedentemente    attribuito,    cui    non    acceda   assegno   di
superinvalidita',   all'invalido   viene   conservato   immutato   il
trattamento  economico  precedente per un biennio e la pensione nella
misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo,
salvo  che all'invalido sia riconosciuto il diritto a piu' favorevole
assegnazione  a  seguito  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari da
effettuarsi dopo la predetta data.