Art. 6.
         Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979

  Dal  1  gennaio  1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno
rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della
competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di
tre  anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un
biennio   dalla   scadenza  dell'assegno  rinnovabile,  la  direzione
provinciale   del   Tesoro   deve   inviare   apposita   segnalazione
all'Amministrazione  avente in carico la partita di pensione che, ove
non  possa  farsi  luogo  alla  tempestiva  emanazione dell'ulteriore
provvedimento,  autorizza  il  pagamento  dell'assegno  a  titolo  di
proroga anche oltre il predetto termine triennale.
  Nei  casi  di  mutamento di categoria con assegnazione di categoria
inferiore,  la  somma  corrisposta  per  proroga e' imputata al nuovo
trattamento  economico  limitatamente,  pero', all'importo delle rate
maturate  della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a
recupero.
  Nel  caso  in  cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita
guarigione,  ulteriore  trattamento, la somma corrisposta a titolo di
proroga non e' ripetibile.