Art. 9.
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per
coesistenza  di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla
     prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979.

  Dal  1  gennaio  1979,  qualora  con  una  invalidita'  di  seconda
categoria  coesistano  altre  infermita'  minori, senza pero' che nel
complesso  si  raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1
annessa  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915, un'invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno
per  cumulo,  non  riversibile,  non  superiore  ai cinque decimi ne'
inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico
della  prima  categoria  e  quello  della  seconda  categoria  di cui
l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori infermita'
coesistenti  tenendo  conto  dei  criteri  informatori della predetta
tabella F-1.
  Qualora  con  un'invalidita'  di  seconda  categoria coesista altra
infermita'   ascrivibile  alla  quinta  categoria,  e'  liquidato  il
trattamento  pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto
dalla tabella F-1.
  Ove   con   un'invalidita'  di  seconda  categoria  coesista  altra
infermita'  ascrivibile  alle  categorie  quarta,  terza  o  seconda,
all'invalido  compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la
pensione  di  prima categoria piu' un assegno per cumulo nella misura
prevista  dalla  tabella  F,  rispettivamente  per  la coesistenza di
un'infermita' di ottava, settima e sesta categoria.
  Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili
a  categorie  dalla  terza  alla ottava della tabella A, all'invalido
compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base
alla  categoria  che  risulta  dal cumulo delle invalidita' medesime,
secondo quanto previsto dalla tabella F-1.