Art. 9. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979. Dal 1 gennaio 1979, qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. Qualora con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla quinta categoria, e' liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1. Ove con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermita' di ottava, settima e sesta categoria. Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.