Art. 2.

  Il  Ministro della sanita', entro e non oltre tre mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il  Consiglio sanitario
nazionale,  determina con proprio decreto la tabella indicativa delle
percentuali  di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti
previste  dalla  legge  30  marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e
variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31
dicembre  di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.