Art. 3.

  Gli  invalidi  civili  totalmente  inabili  per affezioni fisiche o
psichiche  di  cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118,  gia'  riconosciuti  tali  all'entrata  in vigore della presente
legge,   i  quali  ritengano  di  essere  nelle  condizioni  previste
all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento,
ai  fini  della concessione dell'indennita' di accompagnamento, dalle
commissioni  sanitarie  provinciali,  entro  sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
  Per  gli  invalidi  civili  non  ancora riconosciuti all'entrata in
vigore  della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di
cui  all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni
sanitarie  accertano  l'esistenza  o  meno  dei  requisiti  che danno
diritto  all'indennita'  di  accompagnamento  prevista dal precedente
articolo 1.
  I  minori  di  anni  18  che  si  trovano  nelle  condizioni di cui
all'articolo   1   della   presente   legge   vengono  sottoposti  ad
accertamento  sanitario,  presso  le  Commissioni  sanitarie  di  cui
all'articolo  7  e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118,
entro  sei  mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne
cura gli interessi.
  II  diritto  all'indennita'  di  accompagnamento  decorre dal primo
giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale viene presentata la
domanda.