Art. 3. Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gia' riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennita' di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennita' di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1. I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi. II diritto all'indennita' di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.