Art. 4.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro   per   l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  "sgravi  contributivi  disposti per il
contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1980

                               PERTINI

                                                  COSSIGA - ROGNONI -
                                                 ALTISSIMO - SCOTTI -
                                                 PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO