Art. 2.

  Le  deleghe  conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche'
le  deleghe  conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima,
scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.
  La  delega  conferita  al  Governo con l'articolo 24 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, e' rinnovata sino
al 31 dicembre 1980.