Art. 3. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento di cui al comma precedente non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo e' aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.