Art. 3.

  A   decorrere  dal  16  dicembre  1979  l'importo  giornaliero  del
trattamento  speciale  di  disoccupazione di cui all'articolo 8 della
legge  5  novembre  1968,  n.  1115  ed all'articolo 10 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento.
  L'importo  del  trattamento  di  cui  al  comma precedente non puo'
superare l'ammontare mensile di L. 600.000.
  Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, detto importo
massimo  e'  aumentato  in  misura pari all'80 per cento dell'aumento
dell'indennita'  di  contingenza  dei  lavoratori dipendenti maturata
nell'anno precedente.