Art. 4.

  I  provvedimenti,  adottati  in  attuazione  del  decreto-legge  11
dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
  Le  istanze  presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge
di  cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i
presupposti necessari
  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 febbraio 1980

                               PERTINI

                                                COSSIGA - ALTISSIMO -
                                                               SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO