Art. 4. I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia. Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO