La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Classificazione dei compensi I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.