Art. 10.
                 Adeguamento periodico degli onorari

  Ogni  tre  anni,  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, potra' essere adeguata la misura degli onorari
di  cui  agli  articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.