Art. 11. 
              Liquidazione dei compensi ed opposizione 
 
  La liquidazione dei compensi  al  perito,  al  consulente  tecnico,
all'interprete e al traduttore e'  fatta  con  decreto  motivato  del
giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. 
  La liquidazione e' comunicata al  perito,  al  consulente  tecnico,
all'interprete, al traduttore ed alle parti. 
  Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di
deposito del decreto  in  cancelleria;  il  decreto  di  liquidazione
emesso dal pretore e' altresi'  trasmesso  in  copia  al  procuratore
della Repubblica. 
  Nei procedimenti civili  il  decreto  di  liquidazione  costituisce
titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a  carico
della quale e' posto il pagamento. 
  Avverso  il  decreto  di  liquidazione  il  perito,  il  consulente
tecnico, l'interprete, il traduttore,  il  pubblico  ministero  e  le
parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni
dall'avvenuta  comunicazione  davanti  al  tribunale  o  alla   corte
d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui  esercita  le
sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede
il pretore che ha emesso il decreto. 
  il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13  giugno
1942, n. 794. Il tribunale o  la  corte  su  istanza  dell'opponente,
quando ricorrono gravi motivi, puo'  con  ordinanza  non  impugnabile
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. 
  Il tribunale o la corte puo' chiedere, al  giudice  o  al  pubblico
ministero  che  ha  provveduto  alla   liquidazione   o   all'ufficio
giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e  le  informazioni
necessari ai fini della  decisione,  eccettuati  quelli  coperti  dal
segreto istruttorio.