Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore e' fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione e' comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' altresi' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale e' posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto. il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la corte puo' chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.