Art. 14.
                          Onere finanziario

  Al  maggior  onere  derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato  in  L.  5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario     medesimo     all'uopo     utilizzando    parzialmente
l'accantonamento  "Modificazioni  alle  disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice pretore onorario".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1980

                               PERTINI

                                                  COSSIGA - MORLINO -
                                                  PANDOLFI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO