Art. 2.
                      Onorari fissi e variabili

  La  misura  degli  onorari fissi e di quelli variabili e' stabilita
con  tabelle  redatte  con  riferimento  alle  tariffe professionali,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura
pubblicistica  dell'incarico  e  approvate con decreto del Presidente
della  Repubblica,  su proposta del Ministro di grazia e giustizia di
concerto con il Ministro del tesoro.
  Per  la  determinazione  degli  onorari  variabili, il giudice deve
tenere  conto  delle  difficolta' dell'indagine e della completezza e
del pregio della prestazione fornita.
  Se  l'autorita'  giudiziaria  dichiara, con provvedimento motivato,
l'urgenza  dell'adempimento  fissando  un  termine inferiore a quello
ordinariamente  ritenuto  necessario,  gli  onorari  fissi  e  quelli
variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.