Art. 2. Onorari fissi e variabili La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e' stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita. Se l'autorita' giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.