Art. 4. Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.