Art. 4. 
                    Onorari commisurati al tempo 
 
  Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per  le  quali  non
sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al
tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. 
  La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di
L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. 
  L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando  per  il
compimento delle operazioni e' fissato un  termine  non  superiore  a
cinque giorni; puo'  essere  aumentato  fino  alla  meta'  quando  e'
fissato un termine non superiore a quindici giorni. 
  L'onorario per la vacazione non si divide che per meta';  trascorsa
un'ora e un quarto e' dovuto interamente. 
  Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni  al  giorno
per ciascun incarico. 
  Questa limitazione  non  si  applica  agli  incarichi  che  vengono
espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali  deve
farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il  numero  delle
vacazioni. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua  personale
responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni  da  liquidare
con  rigoroso  riferimento  al  numero  delle  ore  che  siano  state
strettamente    necessarie    per    l'espletamento    dell'incarico,
indipendentemente  dal  termine  assegnato  per  il  deposito   della
relazione o traduzione.