Art. 6.
                        Incarichi collegiali

  Quando  l'incarico  e' stato commesso collegialmente a piu' periti,
consulenti  tecnici,  interpreti o traduttori, il compenso globale e'
determinato  sulla  base  di  quello  spettante  ad  un solo perito o
consulente  tecnico  aumentato  del  quaranta  per cento per ciascuno
degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria
abbia   disposto   che   ognuno  degli  incaricati  dovesse  svolgere
personalmente e per intero l'incarico affidatogli.