Art. 6. Incarichi collegiali Quando l'incarico e' stato commesso collegialmente a piu' periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.