Art. 7.
                                Spese

  I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una
nota  specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
ed allegare la corrispondente documentazione.
  Il  giudice  accerta  le  spese  sostenute  ed esclude dal rimborso
quelle non necessarie.
  Ove  i  periti  e  i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal
giudice  ad  avvalersi  dell'ausilio  di altri prestatori d'opera per
attivita'  strumentale  rispetto  ai quesiti posti con l'incarico, la
relativa   spesa  e'  determinata  gradatamente,  secondo  i  criteri
stabiliti  nella  presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o
degli usi locali.
  Quando   le   prestazioni  di  carattere  intellettuale  o  tecnico
dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato
al  perito  o  consulente  tecnico, il giudice conferisce allo stesso
specifico incarico.