Art. 7. Spese I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.