Art. 8.
                        Durata dell'incarico

  Qualora  l'attivita' demandata al perito, al consulente tecnico, al
traduttore  o  all'interprete  non  sia  completata  entro il termine
originariamente  stabilito  ovvero  entro  quello prorogato per fatti
sopravvenuti  e  allo  stesso non imputabili, la determinazione delle
vacazioni  e'  fatta  senza  tener  conto del periodo successivo alla
scadenza del termine egli onorari sono ridotti di un quarto.
  Sono  in  ogni  caso applicabili le sanzioni previste nel codice di
procedura penale e nel codice di procedura civile.