Art. 9.
                             Indennita'

  Al  perito,  al  consulente tecnico, all'interprete e al traduttore
che  per  l'esecuzione  dell'incarico  debba  trasferirsi fuori della
propria  residenza  si  applica  la  legge  26  luglio  1978, n. 417,
equiparando  il  perito,  consulente tecnico, interprete e traduttore
fornito  di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente
superiore,  e  tutti  gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la
maggiore  indennita'  eventualmente  spettante al perito, consulente,
traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.
  Le   spese   di   viaggio,   anche   in   mancanza  della  relativa
documentazione,  sono  liquidate in base alle tariffe di prima classe
dei  mezzi  di  trasporto  destinati  in  modo  regolare  a  pubblico
servizio, esclusi quelli aerei.
  Le  spese  di  viaggio  con mezzi aerei o con mezzi straordinari di
trasporto   sono   rimborsate  solo  se  preventivamente  autorizzate
dall'autorita' giudiziaria e documentate.