Art. 9. Indennita' Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la maggiore indennita' eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorita' giudiziaria e documentate.