Art. 3. I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.