Art. 4.

Assistenza   nel   territorio  degli  Stati  membri  della  Comunita'
  economica  europea  e  di  altri  Stati  con i quali siano conclusi
  accordi in materia di assistenza sanitaria.

  Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed alle altre gestioni
mutualistiche soppresse in tutti i rapporti con le istituzioni estere
che  forniscono  prestazioni  assistenziali per malattia, infortuni e
cura  della  maternita'  ai soggetti di cui alla lettera A) del primo
comma  dell'art.  2,  in  base  ai  trattati  ed ai regolamenti della
Comunita'  economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o
multilaterali stipulati dall'Italia.
  I  soggetti  di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 che
operano  nel  territorio  degli Stati membri della C.E.E. - ed i loro
familiari  aventi  diritto  -  fruiscono  del  sistema  di assistenza
vigente   nell'ambito   della  Comunita'  europea  per  i  lavoratori
dipendenti.
  Il  Ministero della sanita' agisce di intesa con il Ministero degli
affari  esteri  e,  ove  occorra, con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  Il  Ministero  della  sanita' provvede all'assistenza in Italia dei
lavoratori  stranieri  e  loro  familiari  in regime di reciprocita',
nonche'  a  rimborsare alle istituzioni estere le spese sostenute per
l'assistenza  ai  lavoratori  italiani  che,  nel  quadro  del regime
comunitario e dei regimi convenzionali richiamati al primo comma, non
siano a carico delle istituzioni stesse.
  Il Ministero medesimo cura inoltre le procedure dirette ad ottenere
dalle  predette  istituzioni  il  rimborso  delle spese sostenute dal
Servizio  sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani
o  stranieri  ed  ai  loro familiari, il cui onere sia a carico delle
istituzioni stesse.
  Ai  fini  dei  rimborsi  di  cui  ai  commi  precedenti,  presso il
Ministero  della  sanita' e' istituito, d'intesa con il Ministero del
tesoro,  un  conto di debito e credito per ciascuna delle istituzioni
straniere interessate.
  Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi di concerto con
il  Ministro  del  tesoro  entro tre mesi dalla entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  disciplinate le modalita' per la tenuta dei
predetti  conti,  per  il  deposito  dei  relativi  fondi in apposita
contabilita'  speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato in
Roma e per i relativi movimenti in entrata ed in uscita.
  Le modalita' per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai soggetti
di  cui  all'art.  2 ed ai lavoratori stranieri e loro familiari, nel
quadro  del  regime  comunitario e dei regimi convenzionali di cui al
primo  comma,  come  pure le modalita' per il rimborso delle relative
spese  alle  unita'  sanitarie  locali, per il tramite delle regioni,
sono disciplinate con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  dal  Ministro  della sanita', di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  sentito  il Consiglio
sanitario nazionale.