Art. 4. Assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea e di altri Stati con i quali siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria. Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed alle altre gestioni mutualistiche soppresse in tutti i rapporti con le istituzioni estere che forniscono prestazioni assistenziali per malattia, infortuni e cura della maternita' ai soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2, in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunita' economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia. I soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 che operano nel territorio degli Stati membri della C.E.E. - ed i loro familiari aventi diritto - fruiscono del sistema di assistenza vigente nell'ambito della Comunita' europea per i lavoratori dipendenti. Il Ministero della sanita' agisce di intesa con il Ministero degli affari esteri e, ove occorra, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza in Italia dei lavoratori stranieri e loro familiari in regime di reciprocita', nonche' a rimborsare alle istituzioni estere le spese sostenute per l'assistenza ai lavoratori italiani che, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali richiamati al primo comma, non siano a carico delle istituzioni stesse. Il Ministero medesimo cura inoltre le procedure dirette ad ottenere dalle predette istituzioni il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani o stranieri ed ai loro familiari, il cui onere sia a carico delle istituzioni stesse. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi precedenti, presso il Ministero della sanita' e' istituito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un conto di debito e credito per ciascuna delle istituzioni straniere interessate. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per la tenuta dei predetti conti, per il deposito dei relativi fondi in apposita contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma e per i relativi movimenti in entrata ed in uscita. Le modalita' per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai soggetti di cui all'art. 2 ed ai lavoratori stranieri e loro familiari, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali di cui al primo comma, come pure le modalita' per il rimborso delle relative spese alle unita' sanitarie locali, per il tramite delle regioni, sono disciplinate con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.