IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Egli sara' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva. Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonche' esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici. Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attivita' svolta. Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.