Art. 10. Nelle regioni Basilicata e Campania e' concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'assistenza di malattia, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio. La sospensione di cui al primo comma del presente articolo e' prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.