Art. 10.

  Nelle  regioni  Basilicata  e  Campania  e' concessa la sospensione
della  riscossione  dei  contributi  dovuti  dai coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni  e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli
esercenti  attivita'  commerciali  per  l'assistenza di malattia, per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,   per   l'assicurazione   invalidita',   vecchiaia   e
superstiti   e   per   l'assistenza   agli   orfani  dei  lavoratori,
relativamente  ai  versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra
il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980.
  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita'
della  rateizzazione  dei  contributi  suddetti, da effettuarsi senza
corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
  La  sospensione  di  cui  al  primo  comma del presente articolo e'
prorogata  al  30  giugno  1981  nei  comuni che saranno indicati nel
decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
precedente art. 4.