Art. 11.

  Nelle  regioni  Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dovuti dalle aziende di
tutti  i  settori  produttivi  per  i  propri  dipendenti nel periodo
compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980.
  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita'
della  rateizzazione  dei  contributi suddetti, da effettuarsi, senza
corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
  La  sospensione  di  cui  al  primo  comma del presente articolo e'
prorogata  al  30  giugno  1981  nei  comuni che saranno indicati nel
decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
precedente art. 4.