Art. 11. Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per i propri dipendenti nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio. La sospensione di cui al primo comma del presente articolo e' prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.