Art. 12.

  Ai  lavoratori,  esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da
datori   di  lavoro  di  tutti  i  settori,  operanti  nelle  regioni
Basilicata  e  Campania,  sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario
ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, e' corrisposto il
trattamento  di  integrazione  salariale  di cui alla legge 20 maggio
1975,  n.  164,  nei  limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n.
427,    nonche'   il   trattamento   per   gli   assegni   familiari.
All'accertamento   della   causa   di   sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  provvede  l'ispettorato  provinciale  del
lavoro o l'autorita' comunale competente.
  I  trattamenti  di  cui  al  precedente  comma  spettano anche agli
apprendisti nonche' agli impiegati ed ai dirigenti.
  Per  un  periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si e'
verificato  il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione
salariale  e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresi',
ai  lavoratori  di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza
dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai
lavoratori  residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se
occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.
  I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la
retribuzione eventualmente percepita o con indennita' corrisposte per
malattia.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale e' corrisposto durante
l'intero   periodo   di   sospensione   o   riduzione  dell'attivita'
lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi
semestrali  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
  Ai  lavoratori  in  regime  di  integrazione  salariale che vengono
avviati  da  enti  locali  territoriali  a  lavori relativi a opere e
servizi  di  pubblica utilita' spetta una integrazione a carico degli
enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
  Le   sedi   locali  dell'I.N.P.S.  provvedono  a  corrispondere  il
trattamento  di  integrazione  salariale  su  domanda  presentata dal
datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilita' speciale.
  Il  trattamento di integrazione di cui al primo comma e' esente dal
contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20
maggio 1975, n. 164.
  Il  trattamento  di  cui  al  primo  comma del presente articolo e'
esteso  ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi
sismici per un periodo massimo di sei mesi.
  I  periodi  per  i quali e' concesso il trattamento di cui al primo
comma  sono  riconosciuti  utili  d'ufficio  per il conseguimento del
diritto  alla  pensione  per  invalidita', vecchiaia, superstiti e di
anzianita'  e  per  la  determinazione  della  misura di queste, e si
aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge
20  maggio  1975,  n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
  Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.