Art. 12. Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, e' corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonche' il trattamento per gli assegni familiari. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o l'autorita' comunale competente. I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonche' agli impiegati ed ai dirigenti. Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si e' verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresi', ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse. I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennita' corrisposte per malattia. Il trattamento di integrazione salariale e' corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilita' spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione. Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilita' speciale. Il trattamento di integrazione di cui al primo comma e' esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo e' esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.