Art. 13. E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in con sequenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti in validita'. Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediata mente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidita' riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilita' del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidita' permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidita' permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidita', corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potra' superare le 60 rate. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamita' di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato. Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidita' e di reversibilita' sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.