Art. 13.

  E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini
rimasti  invalidi,  deceduti  o dispersi in con sequenza degli eventi
sismici  verificatisi  nelle  regioni  Basilicata  e  Campania  o che
abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti
in validita'.
  Ai   cittadini  riconosciuti  invalidi  da  medici  appartenenti  a
pubbliche   amministrazioni   viene   immediata   mente  corrisposta,
qualunque   sia  il  grado  di  invalidita'  riportato,  una  rendita
provvisoria,  calcolata  sulla  base  del  minimale  retributivo  del
settore  industriale  e  ragguagliata  ad  una  inabilita' del 50 per
cento.  Entro  un  anno  dalla  costituzione della rendita, i singoli
beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte
dell'INAIL  per  l'esatta  individuazione  del  grado  di invalidita'
permanente.  Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi
delle  norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali,  di cui al titolo I del testo
unico  30  giugno  1965,  n. 1124, un grado di invalidita' permanente
inferiore  al  50  per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di
invalidita', corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno
recuperate dallo Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque
non potra' superare le 60 rate.
  Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle
calamita'  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo vengono
immediatamente  corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre
prestazioni  previste  dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i
superstiti  dei  lavoratori  deceduti  per  infortunio  sul  lavoro o
malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla
base  del  minimale  retributivo  del  settore  industriale di cui al
titolo I del testo unico sopracitato.
  Per  coloro  che  non  rientrano  tra  le  categorie dei lavoratori
dipendenti,  le  retribuzioni convenzionali da prendere a base per la
determinazione  della rendita di invalidita' e di reversibilita' sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale.
  Le   prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  anticipate
dall'INAIL,  con  il  sistema  della  gestione per conto e rimborsate
annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.