Art. 14.

  I  termini  di  novanta  giorni  di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi  di depositi bancari, entro i quali il detentore puo'
presentare   il   titolo   all'istituto   emittente   o  notificargli
l'opposizione,  sono  ridotti  a trenta giorni qualora i titolari dei
buoni  fruttiferi,  dei  libretti  di  risparmio  o  di  deposito  al
portatore  o  considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre
1980 nelle regioni Basilicata e Campania.
  La  cifra  di  lire  100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18
della legge 30 luglio 1951, n. 948, cosi' come modificato dalla legge
26 maggio 1975, n. 187, e' elevata a lire 500 mila.
  Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
relative  a  procedure  di  ammortamento di titoli rappresentativi di
depositi  bancari  distrutti  o  smarriti  in  occasione degli eventi
calamitosi  di  cui  all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate
gratuitamente.