Art. 14. I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania. La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, e' elevata a lire 500 mila. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.