Art. 2. E' costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Il Fondo e' amministrato dal commissario. Il Fondo e' alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati. Le disponibilita' del Fondo sono versate ad apposite contabilita' speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario e' autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilita' speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato. Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede: a) agli interventi diretti a fronteggiare le piu' impellenti necessita' delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali; b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario; c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano perduto uno o piu' componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attivita' lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia; d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione; e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame. Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilita' speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal commissario. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.