Art. 2.

  E'  costituito  un  Fondo,  con amministrazione autonoma e gestione
fuori  bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041,  destinato  agli  interventi  di  cui  all'art.  1 del presente
decreto  e  per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il
funzionamento  dei  servizi  alla cui direzione provvede il Ministero
dell'interno,  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n.
996.
  Il Fondo e' amministrato dal commissario.
  Il  Fondo  e' alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni
che  a  tal  fine  viene iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione  del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al
Fondo  affluiscono  altresi'  le  somme che il Ministero dell'interno
pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare
dai  capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza
straordinaria  in  caso  di  calamita', ad interventi assistenziali a
favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al
Fondo  possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee,
nonche' di enti e privati.
  Le  disponibilita'  del Fondo sono versate ad apposite contabilita'
speciali  istituite  presso  le  tesorerie  provinciali  nella misura
fissata  per  ciascuna  di  esse  dal  commissario. Il commissario e'
autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme
tra le contabilita' speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono
emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
  Con  lo  stesso  Fondo  il commissario, previa determinazione delle
relative procedure, provvede:
    a)  agli  interventi  diretti  a  fronteggiare le piu' impellenti
necessita'  delle  popolazioni,  tra  le  quali  la  distribuzione di
razioni di viveri e medicinali;
    b)   all'assistenza  straordinaria  ed  alle  altre  esigenze  di
carattere straordinario;
    c)  agli interventi mediante concessione di un contributo di lire
quattro  milioni  per  ogni  deceduto  in  favore  delle famiglie che
abbiano  perduto  uno o piu' componenti a causa del terremoto o nelle
operazioni  di  soccorso  e di lire dieci milioni qualora il deceduto
fosse  capofamiglia  oppure il componente la cui attivita' lavorativa
costituiva il principale sostegno economico della famiglia;
    d)  alle  provvidenze,  mediante  concessione  di un contributo a
fondo  perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per
ciascun  nucleo  familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto
vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;
    e)  agli  interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero
urgente del bestiame.
  Alla  data  del  30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le
correlative  contabilita'  speciali  sono  affidate ai prefetti delle
province  presso  le  cui  tesorerie  provinciali  furono  aperte  le
contabilita'  di  cui  al  quarto  comma,  per  la definizione, entro
sessanta giorni, degli impegni assunti dal commissario.
  Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione
del  commissario,  debbono  presentare ai prefetti indicati nel comma
che  precede  le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui
al  primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
  I  fondi  residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno
versati in conto entrate eventuali Tesoro.