Art. 3. Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il commissario provvede: a) alla requisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture; c) a concedere incentivi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma; d) a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate. A questo fine il Fondo di cui al precedente art. 2 e' ulteriormente incrementato di lire 600.000 milioni.