Art. 3.

  Al  fine  della  sistemazione  di  coloro che sono rimasti privi di
abitazione  in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il
commissario provvede:
    a)  alla  requisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo
1865,  n.  2248,  allegato  E,  di  idonee  strutture,  anche  per il
collocamento   di   uffici   pubblici,   ovvero   stipulare  apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati;
    b)  all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario
ed,  in  particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di
abitazioni   mobili   e   ad   elementi   componibili,  da  destinare
provvisoriamente  ad  alloggi  per  le  famiglie dei senza tetto, ivi
comprese le necessarie infrastrutture;
    c)  a  concedere  incentivi  ai sinistrati per consentire loro di
reperire una sistemazione autonoma;
    d)  a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di
abitazioni sinistrate.
  A questo fine il Fondo di cui al precedente art. 2 e' ulteriormente
incrementato di lire 600.000 milioni.