Art. 4.

  Fino  al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono
sospesi  i  termini  di prescrizione ed i termini perentori, legali e
convenzionali,   sostanziali   e   processuali,  i  quali  comportino
decadenza  da  qualsiasi  diritto,  azione  od eccezione; e' altresi'
sospesa  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio degli immobili
adibiti ad uso di abitazione.
  A  favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate
o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla
stessa  data,  tutti  i  termini  e  non si determinano prescrizioni,
decadenze, penalita' e morosita'.
  La  sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei
soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le
obbligazioni  da  eseguirsi  nelle  regioni  Basilicata  e  Campania,
purche'  provino l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento
in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
  La  sospensione  opera  per  i soli termini che scadono nel periodo
compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980.
  Le  disposizioni  previste nei commi precedenti sono prorogate sino
al  30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o
aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da
emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i
comuni  delle  regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi
sismici del novembre 1980.