Art. 4. Fino al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; e' altresi' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione. A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita' e morosita'. La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purche' provino l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980. Le disposizioni previste nei commi precedenti sono prorogate sino al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.