Art. 5.

  Il  termine  per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo
1977,  n.  97,  e  successive modificazioni, e' prorogato, per l'anno
1980,  fino  al  31  dicembre  1980  nei  confronti  dei contribuenti
soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  aventi
domicilio  fiscale  nei  comuni  delle  regioni Basilicata e Campania
nonche'  dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi
in  regioni  diverse,  limitatamente  all'imposta relativa ai redditi
prodotti  nei  comuni  compresi  nelle  regioni  su  indicate  e  dei
contribuenti   soggetti   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
giuridiche  per  l'imposta relativa ai redditi delle attivita' svolte
nei medesimi comuni.
  E'  altresi'  prorogato  fino  alla  stessa  data il termine per il
versamento  di  acconto  di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n.
936,  convertito  nella  legge  23 febbraio 1978, n. 38, e successive
modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente
comma soggetti all'imposta locale sui redditi.
  Ai  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel
decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  previsto
dall'ultimo  comma  dello  art.  4, nonche' a quelli aventi domicilio
fiscale  in  comuni  diversi,  limitatamente  ai redditi prodotti nei
comuni  indicati  nello  stesso  decreto  ed ai contribuenti soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  per  l'imposta
relativa  ai  redditi delle attivita' svolte nei medesimi comuni, non
si  applicano,  per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo
1977,  n.  97,  e  successive modificazioni. Agli stessi contribuenti
soggetti  all'imposta  locale sui redditi non si applicano, altresi',
per  l'anno  1980,  le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma,
del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23
febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.
  Nei  confronti  dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni
Basilicata  e  Campania  e'  sospesa  fino  al  31  dicembre  1980 la
riscossione  mediante  ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza
tra  il  23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta  locale  sui  redditi  nonche'  dei  tributi  degli enti
diversi  dallo Stato. E' altresi' sospesa fino al 31 dicembre 1980 la
riscossione  dei  tributi  soppressi  dall'art.  82  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, nonche' dei
tributi  locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
  La  sospensione  della riscossione prevista nel comma precedente e'
ulteriormente  prorogata  fino  al  30  giugno 1981 nei confronti dei
contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4.
  I  soggetti  che svolgono attivita' economica produttiva di reddito
assoggettabile  alle  imposte disciplinate dai decreti del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, n. 598 e n. 599, nei
comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  cui  all'art.  4,  aventi  domicilio  fiscale  in comuni diversi,
possono  chiedere,  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente  decreto,  la  sospensione  della riscossione, relativamente
alle  rate  scadenti  entro  il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al
quarto  comma  purche'  la  parte  del  reddito  prodotto  nei comuni
predetti   concorra  almeno  nella  misura  del  70  per  cento  alla
formazione del reddito assoggettato ad imposta.
  La riscossione delle imposte e' effettuata a partire dalla scadenza
di  settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista
nel  quarto  comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e
sesto,  senza  applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive  modificazioni,  e  della maggiorazione prevista dall'art.
297-septies   del  testo  unico  delle  norme  della  finanza  locale
approvato  con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,  come
modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
  I  termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art.
8  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  e  successive  modificazioni,  nel  periodo  compreso tra il 23
novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta
aventi  domicilio  fiscale  nei  comuni  delle  regioni  Basilicata e
Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.
  I  termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei
soggetti   di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  con domicilio fiscale nei
comuni  delle  regioni  Basilicata  e Campania, che scadono tra il 23
novembre  1980  ed  il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre
1980.  Nei  confronti  degli  stessi  soggetti  che abbiano domicilio
fiscale  nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  previsto  nell'ultimo comma dell'art. 4, sono altresi'
prorogati  al  30  giugno  1981  i termini per la presentazione della
dichiarazione  dei  redditi  che  scadono anche per effetto di quanto
disposto  con  la  prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre
1980 ed il 29 giugno 1981.