Art. 5. Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 dicembre 1980 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni su indicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attivita' svolte nei medesimi comuni. E' altresi' prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi. Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dello art. 4, nonche' a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attivita' svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresi', per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania e' sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' dei tributi degli enti diversi dallo Stato. E' altresi' sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4. I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purche' la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta. La riscossione delle imposte e' effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388. I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre 1980. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, sono altresi' prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre 1980 ed il 29 giugno 1981.