Art. 6. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce e' rimasto distrutto o e' stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980. In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, e' sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato. La riscossione dell'imposta sara' effettuata in sei date quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte. Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.