Art. 6.

  Le  imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e quelle ancora da
accertare,  afferenti  a trasferimenti del diritto di proprieta' o di
altro  diritto  reale  su  immobili  ubicati nei comuni delle regioni
Basilicata  e  Campania, che siano stati effettuati in data anteriore
al  23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o
mortis  causa,  non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce
e'  rimasto  distrutto  o e' stato demolito per effetto del terremoto
del novembre 1980.
  In  caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui
al  comma  precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente
alla parte di immobile ancora utilizzabile.
  La  riscossione  dell'imposta di successione relativa ai fabbricati
danneggiati  per  effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti,
e' sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.
  La   riscossione   dell'imposta   sara'   effettuata  in  sei  date
quadrimestrali  a  partire  dal  primo  mese successivo alla data del
ripristino senza aggravio di interessi.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano all'imposta
comunale  sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni,  limitatamente  ai trasferimenti a titolo gratuito per
atto tra vivi o per causa di morte.
  Per  conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve
essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi
precedenti    rilasciata   in   carta   semplice   dalle   competenti
amministrazioni comunali.