Art. 7. I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980. Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 puo' essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione. Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.