Art. 7.

  I  contribuenti  che  hanno il domicilio, la residenza o la stabile
organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti
successivamente  alla  data  del  23  novembre  1980 agli obblighi di
liquidazione  e  di  versamento  dell'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi  dell'art.  27  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai
suddetti  obblighi  e  devono comprendere nella dichiarazione annuale
relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre
1980.
  Limitatamente  ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza
o  la  stabile  organizzazione  nei  comuni  indicati nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui al precedente art. 4,
l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa
all'anno 1980 puo' essere versata in quattro rate trimestrali, di cui
la  prima  con scadenza entro il termine di presentazione della detta
dichiarazione.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  primo comma, gli adempimenti di cui agli
articoli  21,  23,  24,  25  e  26  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, sono prorogati al 31 dicembre
1980.