Art. 8. La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre-31 dicembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania. Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.