Art. 8.

  La  sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia
anche  ai  fini  degli  adempimenti  stabiliti da leggi fiscali i cui
termini  sono  scaduti  o scadono nel periodo 23 novembre-31 dicembre
1980 nelle regioni Basilicata e Campania.
  Restano  esclusi  dalla  sospensione  di  cui al precedente comma i
termini  relativi  ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i
concorsi pronostici.