Art. 9.

  Le  domande,  gli  atti,  i  provvedimenti,  i  contratti  comunque
relativi    all'attuazione   del   presente   decreto   e   qualsiasi
documentazione  diretta  a  conseguirne i benefici, sono esenti dalle
imposte  di  bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse
di  concessione governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui
all'art.  20  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
  E'  fatta  salva  l'imposta  di  bollo sulle cambiali e sugli altri
titoli di credito.
  Gli  atti  ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze
poste  in  essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo,
di  registro,  ipotecarie  e  catastali  nonche'  dalle  tasse  sulle
concessioni governative.