Art. 9. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito. Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative.