Art. 3. Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla societa' consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle societa' controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa societa' consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi. La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e' a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse societa' i, mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale. I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.