Art. 4. 
 
  Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato,  forma  un
programma che prevede: 
    a) le idonee ristrutturazioni e  gli  utili  completamenti  degli
impianti; 
    b) il rilievo, da parte dell'ente  stesso,  a  valore  di  stima,
delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente  alle
attivita' chimiche gia' inquadrate nell'ENI, consentano una razionale
ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica; 
    c) la cessione a terzi  delle  altre  partecipazioni,  aziende  o
impianti; 
    d) la  liquidazione  delle  imprese  o  aziende  non  cedute  ne'
risanabili. 
  Durante la  gestione  fiduciaria  l'ENI  assicura  il  mantenimento
dell'occupazione  esistente  nonche'  l'aggiornamento  del  programma
complessivo. 
  Entro il 31 dicembre 1980  il  comitato  provvede,  di  intesa  con
l'ENI,  a  precisare  la  previsione  di  risultato  economico  e  il
fabbisogno finanziario di gestione del periodo  fino  al  31  ottobre
1981. 
  Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il  programma
sono presentati al  Ministro  delle  partecipazioni  statali  che  li
sottopone  all'approvazione  del  CIPI  entro  trenta  giorni   dalla
rispettiva presentazione. 
  Il programma viene trasmesso al Parlamento ai  sensi  dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
  La stima del valore degli  impianti  di  cui  alla  lettera  b)  e'
realizzata da tre  esperti  nominati  rispettivamente  dal  Consorzio
bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente  del  Consiglio  di
Stato. 
  Con l'approvazione del programma l'ENI e' autorizzato ad  acquisire
le partecipazioni, aziende od impianti  di  cui  alla  lettera  b)  e
l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981. 
  A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del
tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il
pagamento delle somme di cui all'articolo  6,  secondo  comma,  della
presente legge.