Art. 11.
                 (Pensioni in regime internazionale)

  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  puo'  effettuare
recuperi  in  deroga  ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30
aprile  1969,  n.  153, anche quando trattasi di somme corrisposte in
piu', nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime
internazionale.