Art. 11. (Pensioni in regime internazionale) L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in piu', nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.