Art. 12. (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi) A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce. In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale e' fissato al 25 luglio 1981. Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche' a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso. I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonche' eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli gia' emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini. In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attivita' svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa. La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e' interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi. Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente. I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.