Art. 12.
        (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi)

  A   decorrere  dal  1  gennaio  1981,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  provvede  alla riscossione dei contributi dovuti
dagli  artigiani,  ai  sensi  della  legge  4  luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
commerciali,  ai  sensi  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, dei contributi sociali di
malattia  e  maternita' nonche' di quelli previsti all'articolo 4 del
decreto-legge  8  luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di
conto  corrente  postale,  predisposti  dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
  I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno
25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si
riferiscono i contributi.
  Il  contributo  di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' riscosso,
con  apposito  bollettino,  in  unica  soluzione,  con scadenza al 31
luglio dell'anno cui si riferisce.
  In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro
il  quale  devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento
trimestrale e' fissato al 25 luglio 1981.
  Sono  estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche'
a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386,  le  norme  che  regolano  l'imposizione  delle somme accessorie
previste  dalla  normativa  in  vigore  per  l'assicurazione  per  la
invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti dei predetti lavoratori
autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso.
  I  contributi  afferenti  periodi  anteriori  all'iscrizione  negli
elenchi  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita' commerciali,
quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il
trimestre  anteriore  a  quello nel corso del quale sono rilasciati i
bollettini   e   le  relative  somme  accessorie,  nonche'  eventuali
conguagli  dei  contributi  dovuti e non ancora imposti in ruoli gia'
emessi  alla  data  di  cui al primo comma, sono versati all'istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  in quattro rate trimestrali, a
decorrere  dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di
rilascio dei bollettini.
  In   caso  d'iscrizione  in  una  delle  gestioni  speciali  per  i
lavoratori   autonomi   amministrate  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  diversa  da  quella  prevista  per  l'attivita'
svolta,  i  termini  prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento
dei  contributi  relativi  all'assicurazione  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono
sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di
cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
  La  prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi
4  luglio  1959,  n.  463,  e  22  luglio  1966, n. 613, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e'  interrotta  anche dalle domande
d'iscrizione   negli  elenchi  di  categoria  avanzate  dai  titolari
d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui
all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5
della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
  Il  disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978,
n.  352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467,  trova  applicazione,  fin  dalla  sua  entrata  in  vigore, nei
confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei
coltivatori   diretti,  mezzadri,  coloni  e  rispettivi  concedenti,
limitatamente  ai  casi in cui i soggetti indicati occupano personale
dipendente.
  I  contributi  di  cui  al  presente articolo si prescrivono con il
decorso  di  cinque  anni  dalla  data in cui avrebbero dovuto essere
versati;  la  disposizione  di cui al presente comma si applica anche
alle  prescrizioni  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.