Art. 13.
   (Modalita' di riscossione dei contributi nel settore agricolo)

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di
cui  al  regio  decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' i contributi previdenziali ed
assistenziali  dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri
e  rispettivi  concedenti  sono  versati  in  quattro  rate di eguale
importo  con  scadenza  del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e
novembre dell'armo di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a
mezzo  di  appositi  bollettini di conto corrente postale predisposti
dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
  In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro
il  quale  devono  essere effettuati il primo e il secondo versamento
trimestrale e' fissato al 10 settembre 1981.
  Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata
contributiva   alla   scadenza  stabilita,  sono  iscritte  in  ruoli
esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per
l'intero  ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi
per  ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla
predetta  data  di  scadenza  alla  data  di inizio della riscossione
esattoriale.
  Le  ditte,  che  dopo  aver  effettuato il versamento diretto della
prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda
rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in
riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due
ultime  rate  dei  ruoli  di  cui  al  comma precedente, per l'intero
importo  residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per
ritardato  pagamento,  calcolati  per  il periodo intercorrente dalla
data  prevista  per  il  versamento  diretto a quella di inizio della
riscossione esattoriale.
  Nei  ruoli  esattoriali  di cui al comma precedente saranno incluse
anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della
terza  o  quarta  rata  per l'importo dei contributi rimasto insoluto
maggiorato  degli  interessi per ritardato pagamento calcolato con le
modalita' indicate nel comma medesimo.
  Il  tasso di interesse per ritardato pagamento e' determinato nella
stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.
  Per  la  riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spettera'
agli  esattori  ed  ai  ricevitori  provinciali  l'aggio contrattuale
vigente aumentato del 50 per cento.
  L'articolo  2  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' abrogato.