Art. 13. (Modalita' di riscossione dei contributi nel settore agricolo) A decorrere dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'armo di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati. In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale e' fissato al 10 settembre 1981. Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale. Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale. Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalita' indicate nel comma medesimo. Il tasso di interesse per ritardato pagamento e' determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni. Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spettera' agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento. L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' abrogato.